Cass., Ord. 31.05.2022, n. 17674

01.06.2022

Compensazione delle spese di lite: necessaria motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni anche nel caso di mancata costituzione della controparte

"Con unico mezzo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa disponendo la compensazione delle spese di lite in un'ipotesi non prevista dall'art. 15 cit., nella sua formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2015, difettando, secondo la ricorrente, tanto il requisito della soccombenza reciproca, quanto quello della sussistenza di <<gravi ed eccezionali ragioni>>; La statuizione di compensazione delle spese del secondo grado di giudizio viola l'articolo 15 D.Lgs. n. 546/1992 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 156/2015, in quanto, alla stregua di detta disposizione, la compensazione delle spese può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), <<qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate>>; [...] Per la configurabilità di siffatte gravi ed eccezionali ragioni non è, peraltro, sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del resistente o, come nel caso all'esame, la contumacia dello stesso, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese".