Cass., Ord. 31.03.2022, n. 10387
Onere della prova in capo all'Ufficio per l'accettazione tacita dell'eredità da parte degli eredi del contribuente.
"La CTR ha rigettato l'appello muovendo, sul presupposto che la signora non fosse nel possesso dei beni ereditari, dall'applicabilità, nella fattispecie in esame, dell'art. 521 cod. civ., che, sancendo l'effetto retroattivo della rinunzia, al primo comma stabilisce che «chi rinunzia all'eredità è considerato come se non vi fosse stato mai chiamato». In ragione dell'affermato presupposto di fatto, il cui accertamento compete al giudice del merito, la statuizione resa dalla CTR con la pronuncia in questa sede impugnata è conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia, secondo cui «il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius", in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento. Era pertanto onere dell'Ufficio, quale attore in senso sostanziale, provare, affinché potessero ravvisarsi sussistenti i presupposti per la c.d. accettazione presunta dell'eredità, ex art. 485 cod. civ., che la signora si trovasse nel possesso dei beni ereditari".