Cass., Ord. 30.06.2022, n. 20935

01.07.2022

Avviso di liquidazione dell'imposta di successione: il giudice tributario deve rideterminare l'imposta effettivamente dovuta dai legatari.

"[...] Pertanto, a fronte di una pretesa impositiva esercitata sulla base della dichiarazione di successione, spetta agli interessati dare  la prova di eventuali vicende successive, estintive o modificative della pretesa impositiva, quali la rinuncia all'eredità o al legato ovvero, come nel caso di specie, l'accertamento della qualità di legatario anziché di quella di erede. La questione rientra a pieno titolo nel giudizio di opposizione all'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, posto che si tratta di eccezioni dirette a paralizzare in tutto o in parte la pretesa impositiva esercitata dall'erario in base a quanto risulta dalla dichiarazione di successione. Inoltre, poiché il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione- merito e non di impugnazione- annullamento il giudice tributario, a fronte della allegazione e prova da parte del contribuente di un fatto idoneo a modificare i termini della pretesa tributaria, quale è l'accertamento di una qualifica che limita la responsabilità per i debiti erariali, non può limitarsi ad annullare l'avviso di accertamento, ma deve determinare l'importo del tributo effettivamente dovuto dai contribuenti. Pertanto, qualora sia stata accertata la qualità di legatari in capo a soggetti raggiunti da avviso di liquidazione dell'imposta di successione, l'an della pretesa tributaria è comunque certo, pur se in ipotesi il quantum potrebbe essere inferiore all'importo indicato nell'avviso opposto e deve essere determinato dal giudice tributario nel relativo giudizio".