Cass., Ord. 30.06.2021, n. 18434

06.07.2021

Ipoteca, Prescrizione cartelle sottese, Litisconsorzio e Impugnazioni incidentali.

"Secondo la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, l'Agente della Riscossione ha soltanto l'obbligo di effettuare all'ente impositore la denuntiatio litis ex art. 39 D.Igs. n. 112/1999 («con qualunque modalità», secondo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9250 del 03/04/2019), in mancanza della quale risponde in proprio della lite. Peraltro, sarebbe illogico concludere che l'ente impositore possa fare proprio l'esito favorevole della lite e considerare inter alios e - inopponibile - quello sfavorevole, sia perché in quest'ultimo caso il contribuente non trarrebbe alcun concreto beneficio dalla decisione resa (dato che l'ente potrebbe sempre reiterare gli atti anche in caso di riconosciuta insussistenza della pretesa tributaria), sia - e soprattutto - perché si determinerebbe una situazione in cui l'ente impositore non avrebbe mai un effettivo interesse a partecipare alla lite a seguito di denuntiatio".

"In altri termini le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello  principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'articolo 325-327 c.p.c. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. Al riguardo, questa Corte ha rimarcato che l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile, laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale»; dato che l'interesse dell'amministrazione finanziaria all'impugnazione non è sorto per effetto del ricorso della concessionaria (non diretto contro l'ente predetto), ma già in conseguenza dell'emanazione della sentenza, il "ricorso incidentale" avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, senza possibilità di usufruire dei termini previsti dall'art. 334 cod. proc. civ. per l'impugnazione incidentale tardiva, in quanto la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine per la proposizione del ricorso principale".