Cass., Ord. 28.09.2021, n. 26298

30.09.2021

Rapporto tra il processo di cassazione ed il giudizio di revocazione.

"Quanto al rapporto fra il processo di cassazione ed il giudizio di revocazione si evidenzia che, mentre in precedenza, la proposizione della revocazione comportava ex lege la sospensione del giudizio di cassazione, impedendo la contemporanea pendenza dei due giudizi, l'art. 398 c.p.c., come modificato ai sensi della legge 26 novembre 1990, n. 353, consente di regola la contemporanea pendenza dei due giudizi, con un temperamento; resta salva, infatti, la possibilità per le parti di chiedere la sospensione del termine per proporre il ricorso per cassazione o del giudizio di cassazione stesso. Si prevede infatti che "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta". È evidente, come rilevato dalla dottrina, che il nuovo meccanismo di interconnessione fra i due giudizi è stato inserito per impedire manovre dilatorie delle parti, tese a procrastinare il passaggio in giudicato della sentenza d'appello, con l'utilizzo strumentale dell'istituto della revocazione. È del pari evidente, come anche annotato dalla dottrina, che il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, in quanto, nell'iter logico della decisione, i vizi che si fanno valere con la revocazione, mezzo di impugnazione a critica vincolata ex art. 395 c.p.c., si collocano in un momento anteriore rispetto i vizi, che si denunciano con il ricorso per cassazione, anch'esso a critica vincolata ex art. 360 c.p.c. La subordinazione del ricorso per cassazione al giudizio di revocazione è solo eventuale ai sensi dell'art. 398, quarto comma c.p.c., e risponde alla esigenza di assegnare priorità alla impugnazione di merito, tesa a far valere vizi di "giustizia" della sentenza, rispetto a quella di pura legittimità, che si innerva della "violazione o falsa applicazione di norme di diritto [...] Se il giudice d'appello provvede alla revocazione della propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse per essere cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione potrebbe a sua volta essere impugnata in cassazione, giacché l'eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso per cassazione è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l'oggetto. Alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire [...] Nel caso, invece, nella contemporanea pendenza dei due giudizi, vi sia preventiva pronuncia da parte della cassazione di rigetto del ricorso, resta in piedi il giudizio di revocazione. Invero, per questa Corte, i due rimedi, quello del ricorso per cassazione e quello della revocazione, essendo entrambi a critica vincolata, ma per motivi diversi e per di più tra loro incompatibili, danno luogo a due impugnazioni tra loro concorrenti e potenzialmente del tutto tra loro autonome; ma la prima di esse è subordinata, da un punto di vista logico, come evidenziato dall'art. 398 c.p.c., alla seconda. Infatti, la revocazione tende a minare alla base l'intrinseca correttezza della decisione, essendo diretta a dimostrare l'erroneità dei presupposti di fatto esaminati e, quindi, l'insopprimibile ingiustizia dell'impianto motivazionale volto a sorreggerla. Deve, quindi, essere esaminata dapprima la revocazione, per le conseguenze radicali che l'eventuale accoglimento di quest'ultima potrebbe avere sullo stesso oggetto della prima [...] Diversa ancora è l'ipotesi in cui la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile dalla corte d'appello per tardività del gravame, mentre è pendente contemporaneamente il processo di cassazione. Per questa Corte, infatti, in ipotesi di contestuale ricorso per cassazione e di domanda di revocazione avverso la sentenza della corte di appello che dichiari inammissibile per tardività un appello, rispettivamente per erronea applicazione di norma processuale sui termini e per errore revocatorio, le due impugnazioni conservano autonomia anche se fondate entrambe sull'erroneità del computo dei termini posto a base della declaratoria di inammissibilità. Ne consegue che la definizione del ricorso per cassazione non preclude né pregiudica in alcun modo la disamina della domanda di revocazione. Si è ribadito che, nell'ipotesi in cui una sentenza della corte d'appello venga impugnata sia per revocazione, sia per cassazione, e la corte d'appello abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione, mentre la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, abbia cassato con rinvio la sentenza impugnata, l'una e l'altra decisione devono ritenersi del tutto autonome, con la conseguenza che la sentenza della Cassazione non esplica alcuna efficacia immediata nel giudizio di impugnazione per cassazione della sentenza della Corte d'appello dichiarativa dell'inammissibilità della revocazione, salvo che non sia venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso [...] Nel caso, invece, in cui la cassazione accolga il ricorso, annullando la sentenza d'appello, oggetto anche del giudizio di revocazione, è chiaro che diviene inammissibile il ricorso per revocazione per sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare. Per questa Corte, infatti, qualora la sentenza di appello impugnata con revocazione sia cassata, integralmente o limitatamente alla statuizione oggetto di quella impugnazione o comunque dalla prima dipendente, con rinvio o senza, e la sopravvenuta decisione di legittimità non sia evidenziabile al giudice della revocazione che abbia già riservato in decisione la causa, la conseguente nullità, per sopraggiunta carenza di interesse, della sentenza che decida quest'ultima può essere fatta valere con ricorso per cassazione [...] Pertanto, l'accoglimento del ricorso per cassazione, indipendentemente dall'esito dell'eventuale giudizio di rinvio, facendo venir meno il provvedimento impugnato, limitatamente ai capi revocati o cassati e a quelli da essi dipendenti ex art. 336, secondo comma, c.p.c., impedisce la prosecuzione del giudizio di revocazione, implicando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La pronuncia della Cassazione travolge, allora, la sentenza di revocazione (rescindente e rescissoria), o la sentenza che ha rigettato la revocazione, come "atto dipendente" dalla sentenza cassata".