Cass., Ord. 28.09.2021, n. 26211

29.09.2021

Interpretazione dell'acronimo M.I.A. in riferimento ai valori minimi e massimi da indicarsi nella delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento. 

"Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - e che l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale. Tuttavia, come si è visto, vi è la possibilità che la delega, nell'indicare i poteri specifici che sono conferiti al delegato, ponga dei limiti, ad esempio, con l'indicazione dei valori minimi e massimi delle somme relative ai tributi richiesti con gli avvisi di accertamento o con altri determinati criteri. Nel caso in esame, l'amministrazione ha fornito prova, con l'atto di disposizione e di conferimento della delega, dell'esistenza della delega stessa e della previsione di un limite in relazione alla MIA complessiva. Il giudice di appello ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse nullo in quanto l'indicazione dell'acronimo MIA non consentiva di superare, senza incertezze, la previsione contenuta nello stesso atto dispositivo, secondo cui «se non specificato, gli importi limite di delega sono riferiti alla somma  complessiva dell'atto (imposta - sanzioni - interessi)». La C.t.r. era giunta a siffatta conclusione ritenendo che l'acronimo MIA, indicato nell'atto di conferimento della delega, non potesse riferirsi univocamente alla "maggiore imposta accertata", potendo essere inteso anche come "maggior imponibile accertato". La C.t.r., nell'arrivare alla conclusione che la delega non indicasse in maniera univoca il limite di valore, avrebbe dovuto considerare, in primo luogo, che l'acronimo MIA è normalmente e comunemente utilizzato negli atti ufficiali dell'amministrazione, nei disegni di legge e negli atti parlamentari per indicare la maggiore imposta accertata; inoltre, avrebbe dovuto tenere conto delle altre clausole contenute nell'atto dispositivo, in cui, per i singoli atti, si faceva riferimento, ora all'imponibili, ora ad altri parametri, tra i quali, appunto, la maggiore imposta accertata. L'interprete, nel valutare la chiarezza dell'informazione, avrebbe dovuto esaminare il significato proprio delle parole, l'uso normale dell'acronimo ed il tenore testuale complessivo dell'atto, così come l'uso del genere femminile con riferimento all'acronimo utilizzato e la collocazione sistematica delle singole voci nel corpo dell'atto".