Cass., Ord. 28.04.2022, n. 13232
L'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza non prova il momento di decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione
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"Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che l'intimato assume notificato dopo la perenzione del termine "breve" di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546. L'intimato deduce, al riguardo, di aver notificato la sentenza d'appello all'amministrazione in data 28/04/2016 mediante consegna diretta ex art. 16 d.lgs. n. 546/1992, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo p.e.c. in data 08/09/2016; a sostegno di tale affermazione, produce copia autentica della sentenza impugnata con attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato da parte della cancelleria della C.T.R. L'eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della prova del momento di decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la parte che eccepisce la tardività è tenuta a produrre copia autentica della sentenza impugnata corredata della relativa notificazione; produzione, questa, che non ammette equipollenti, al punto che la sua mancanza determina l'impossibilità della decorrenza del termine breve e la conseguente applicazione del termine lungo per impugnare. Rispetto a tale rigorosa regola probatoria, l'unica deroga consentita è quella che attribuisce rilievo al fatto che il destinatario della notifica ammetta, con dichiarazione esplicita o per facta concludentia, che la stessa sia avvenuta nella data indicata dalla controparte".