Cass., Ord. 28.04.2022, n. 13232

29.04.2022

L'attestazione di passaggio in giudicato della sentenza non prova il momento di decorrenza del termine breve per proporre l'impugnazione

"Va preliminarmente scrutinata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, che l'intimato assume notificato dopo la perenzione del termine "breve" di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. 31/12/1992, n. 546. L'intimato deduce, al riguardo, di aver notificato la sentenza d'appello all'amministrazione in data 28/04/2016 mediante consegna diretta ex art. 16 d.lgs. n. 546/1992, mentre il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo p.e.c. in data 08/09/2016; a sostegno di tale affermazione, produce copia autentica della sentenza impugnata con attestazione dell'intervenuto passaggio in giudicato da parte della cancelleria della C.T.R. L'eccezione è infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini della prova del momento di decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la parte che eccepisce la tardività è tenuta a produrre copia autentica della sentenza impugnata corredata della relativa notificazione; produzione, questa, che non ammette equipollenti, al punto che la sua mancanza determina l'impossibilità della decorrenza del termine breve e la conseguente applicazione del termine lungo per impugnare. Rispetto a tale rigorosa regola probatoria, l'unica deroga consentita è quella che attribuisce rilievo al fatto che il destinatario della notifica ammetta, con dichiarazione esplicita o per facta concludentia, che la stessa sia avvenuta nella data indicata dalla controparte".