Cass., Ord. 27.10.2022, n. 31878
Prime applicazioni pratiche del neo-introdotto comma 5-bis all'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992
"La C.t.r., senza esaminare il complesso quadro indiziario posto a base dell'accertamento, ha affermato che il comportamento della contribuente fosse assolutamente inconciliabile con la volontà di porre in essere operazioni fraudolente, ma non ha spiegato come facesse a giungere a tale conclusione. Invero, la contribuente aveva sostenuto di aver effettuato il controllo sulla licenza della ditta e sui libretti di circolazione dei veicoli, effettuando comunicazione scritta con l'indicazione dei trasportatori ed autisti, nonché quotidiane comunicazioni all'Agenzia delle dogane e tempestive risposte ai questionari. La C.t.r., semplicemente richiamando tali adempimenti, ha affermato che la società fornitrice avesse dimostrato la propria buona fede e la propria scusabile ignoranza sulla effettiva destinazione del gasolio, senza chiarire come le verifiche effettuate dalla società, all'evidenza di carattere formale, consentissero di superare la prova presuntiva dell'amministrazione. Anche la circostanza che nel giudizio penale non fossero emersi collegamenti tra il legale rappresentante della contribuente ed i soggetti coinvolti nella gestione della ditta non sembra essere dirimente per escludere il coinvolgimento della contribuente nella frode fiscale. Invero, a fronte del complesso quadro indiziario fornito dall'ufficio, la società contribuente aveva l'onere di dimostrare la propria buona fede, cioè che, nella specifica situazione accertata nella fase delle indagini, i comportamenti posti in essere integrassero l'ordinaria diligenza richiesta ad un operatore commerciale accorto. E' appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs. n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, l'onere probatorio gravante in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali, come nel caso di specie, non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio. Pertanto, la nuova formulazione legislativa non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale".