Cass., Ord. 26.11.2021, n. 36846

30.11.2021

Il termine dilatorio di sessanta giorni per l'emissione dell'avviso di accertamento decorre dall'ultimo accesso presso la sede e non dalla data (anteriore) della notifica del pvc.

"Nel caso di specie, la verifica effettuata nei confronti del contribuente dalla Guardia di Finanza si è conclusa con la notifica del PVC il 15.6.2007. Quindi, a seguito di ulteriori confronti tra l'Ente impositore ed il contribuente, l'Amministrazione finanziaria ha proceduto, in data 6.2.2018, ad un accesso c.d. "breve" presso lo studio del professionista, (anche) per acquisire documentazione. Pochi giorni dopo il contribuente ha prodotto memoria ed ulteriore documentazione. Solo successivamente l'Ente impositore ha notificato l'avviso di accertamento per cui è causa, il 18.3.2008. Pertanto, se la decorrenza del termine dilatorio di sessanta giorni deve calcolarsi dalla notifica del PVC, la notificazione dell'avviso di accertamento risulta ampiamente tempestiva, mentre se il dies a quo è quello dell'accesso presso lo studio del professionista, il termine dilatorio non è stato rispettato [...] In proposito questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, ove siano eseguiti più accessi nei locali dell'impresa per reperire documentazione strumentale all'accertamento, il termine di sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, decorre dall'ultimo accesso, in quanto postula il completamento della verifica e la completezza degli elementi dalla stessa risultanti, essendo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio, in modo da attribuire al contribuente un lasso di tempo sufficiente a garantirgli la piena partecipazione al procedimento e ad esprimere le proprie valutazioni. Di recente si è poi ribadito che "il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo", Cass. Sez. V, 23.1.2020, n. 1497".