Cass., Ord. 26.06.2023, n. 18145

28.06.2023

La pretermissione del controricorrente determina, in certi e specifici casi, la revocabilità della pronuncia resa.

"Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione. [...]

L'art. 395 c.p.c. segna i confini dell'errore di fatto influente ai fini in esame: esso è presente quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità le risultanze della causa, rispettivamente, escludano ovvero evidenzino in modo inequivoco.

L'errore, quindi, deve essere determinante sul "decisum", e, inoltre deve inerire al verificarsi o meno di un accadimento nell'obiettiva realtà fenomenica, non ad apprezzamenti relativi alla consistenza od agli effetti giuridici del medesimo. Ove l'atto, od anche l'intero sistema difensivo della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio (come pacificamente nel caso in discussione), non vengano esaminati, le delineate connotazioni dell'errore revocatorio sono identificabili quando l'uno o l'altro, per la loro stessa esistenza, comportano posizioni soggettive sulle quali il giudice deve statuire. In queste evenienze, la svista percettiva è di natura fattuale, in quanto riguarda il verificarsi nella realtà di un accadimento, sia pure di carattere processuale, ed altresì è munita di potenziale attitudine ad influenzare la decisione, traducendosi in omissione di pronuncia.

All'infuori dei casi indicati, il suddetto esame può integrare l'errore revocatorio solo indirettamente, nel senso che può essere la causa o concausa dell'equivoco sull'esistenza od inesistenza di un certo fatto, evitabile, in tesi, mediante la lettura dell'atto difensivo, con le argomentazioni ed i riferimenti alle risultanze processuali in esso inseriti. Il carattere mediato di tale errore esige, per la sua denuncia, la specificazione degli elementi fattuali, di tipo decisivo, che il giudice avrebbe potuto conoscere, non trascurando le difese della parte. [...]

Alla stregua di tali condivisibili argomentazioni, che il Collegio fa proprie, deve enunciarsi il seguente principio di diritto: In tema di giudizio di legittimità, la pretermissione, da parte del collegio giudicante, del controricorso per aver erroneamente ritenuto la mancata costituzione di parte intimata, invece ritualmente costituitasi, può determinare la revocabilità della pronuncia resa, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, solo qualora - tenuto conto che il controricorso, a differenza del ricorso, è atto difensivo di per sé inidoneo ad incidere "direttamente" sui poteri cognitori e decisori della Corte - comporti, ancorché "indirettamente", l'omesso esame, a sua volta, di un fatto, ossia di un accadimento verificatosi nell'obiettiva realtà fenomenica, che avrebbe potuto essere evitato ove il controricorso fosse stato preso in considerazione, e non anche l'omessa disamina di mere argomentazioni giuridiche, determinando quest'ultima, "in limine", un errore soltanto valutativo e quindi inidoneo ad assurgere ad errore revocatorio."