Cass., Ord. 26.02.2024, n. 5079
Ratio del procedimento di correzione di errori materiali ed elemento cardine che ne giustifica l'attuazione.
"Ed invero, il procedimento di correzione degli errori materiali ex art. 287 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 391 bis cod. proc. civ., è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l' ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento, senza interferire sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione e il provvedimento reso sull' istanza di correzione di una sentenza è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione e ciò perché la correzione di errore materiale implica l'esattezza della decisione, nonostante l'erroneità dell' indicazione dei dati documentali.
Deve, dunque, qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e come tale percepibile e rilevabile " ictu oculi".