Cass., Ord. 25.11.2021. n. 36564

26.11.2021

L'invito ad esibire i documenti in sede amministrativa ex art. 32 D.P.R. n. 600/1973 deve essere puntuale e specifico.

"Invero, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza [...] Occorre, dunque, una puntuale richiesta dei documenti da parte della amministrazione accompagnata dall'avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata ottemperanza [...] Nella fattispecie in commento è incontroverso tra le parti che la documentazione non sia stata esibita entro il termine concesso dall'Ufficio né è provato, o risulta diversamente dalla sentenza, che il contribuente abbia omesso la produzione documentale per una causa a lui non imputabile. Tuttavia, non risulta nemmeno dimostrata la specificità della richiesta documentale avanzata dall'Ufficio, che sotto tale profilo è anche oggetto di eccezione da parte del contribuente. Né miglior puntualizzazione viene offerta dall'Avvocatura dello Stato la quale, nel proprio ricorso, descrive l'invito come la richiesta di esibizione di "tutti quei documenti che potessero giustificare il maggior reddito sinteticamente determinato", che -per la sua genericità- non può far scattare alcun onere di produzione a pena di decadenza processuale o limitazione difensiva".