Cass., Ord. 25.01.2023, n. 2303

30.01.2023

Valida la notifica della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve, presso la sede di AdER anzichè presso il procuratore costituito

"Con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate - Riscossione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c., per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, e in particolare per aver ritenuto idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito e, conseguentemente, per aver ritenuto l'appello inammissibile per tardività del gravame. Il motivo di impugnazione è infondato. Infatti, questa Corte così ha deciso a sezioni unite a seguito della citata ordinanza di rimessione n. 3984 del 2022: in tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass., S.U., 11 luglio 2022, n. 21884) [...] fosse idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notifica della  sentenza effettuata presso la parte personalmente, ossia presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito, in quanto l'Agenzia delle entrate - Riscossione si caratterizza per essere comunque organicamente immedesimata nell'ente impositore e in relazione funzionale diretta con atti concernenti il contenzioso tributario al medesimo ente imputabili, cosicchè la relativa notifica a lei effettuata è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992".