Cass., Ord. 24.11.2022, n. 34706
Definizione liti pendenti: nella determinazione del quantum va escluso l'importo oggetto del giudicato
"Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all'Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l'Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l'atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento. La stessa prassi amministrativa, quindi, riconosce la legittimità dell'interpretazione dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, con riferimento all'esclusione, dalla "controversia pendente", di quella parte dell'originaria materia del contendere rispetto alla quale si sia formato un giudicato interno sfavorevole per l'Amministrazione, che nel caso di specie ad esso ha fatto pacificamente acquiescenza, relativamente alle imposte sul maggior reddito accertato come derivante da preteso illecito. Ne consegue, pertanto, la limitazione della lite pendente, e del computo del valore della controversia, da indicare nella domanda di definizione e da pagare ai fini del perfezionamento del condono, alla sola (parte della) "controversia pendente", al netto dell'acquiescenza e del conseguente giudicato interno, come dedotto dal contribuente"