Cass., Ord. 24.06.2022, n. 20504

27.06.2022

Giudizio per cassazione: invalida la procura conferita da AdER ad avvocato del libero foro.

"Preliminarmente si osserva che è inefficace la costituzione in corso di giudizio di Agenzia delle entrate -Riscossione a mezzo di un avvocato  del libero foro, il medesimo cui aveva conferito la procura Equitalia e che aveva proposto il ricorso. Il Protocollo del 22 giugno 2017 tra l'Agenzia delle entrate - Riscossione e l'Avvocatura generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, e a meno che non intervenga l'apposita motivata delibera dell'Agenzia prevista dal comma 4 dell'art. 43 del R.D. n. 1611 del 1933; ne consegue che, in difetto di tali presupposti, la procura per il giudizio di cassazione è  invalidamente conferita dall'Agenzia della entrate- Riscossione ad un avvocato del libero foro. Ciò tuttavia non ha effetto sulla prosecuzione del giudizio, se non la inammissibilità della memoria difensiva presentata per conto di AdeR,  poiché il giudizio è stato regolarmente instaurato da Equitalia, con ricorso notificato in data 13 maggio 2017 e cioè prima della successione ex lege di Agenzia delle entrate -Riscossone. L'art. 1 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, fissa infatti la decorrenza della estinzione delle società del gruppo Equitalia aventi funzione di riscossione a decorrere dal 1° luglio 2017. Le predette società sono state cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che questo però comporti la interruzione dei processi in corso poiché la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle entrate-Riscossione, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c."