Cass., Ord. 24.04.2024, n. 11113

30.04.2024

Gli interessi e le sanzioni soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale e non a quello ordinario decennale, anche ove accessorie al tributo principale.

"Costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta.

Il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.

A tali considerazioni occorre però anche aggiungere che costante giurisprudenza di questa Corte ritiene quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale. In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997. In relazione agli interessi, essi, anche ove accessori alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale."