Cass., Ord. 23.02.2024, n. 4873

04.03.2024

Deroga alla non impugnabilità di un atto impositivo, per il tramite dell'estratto di ruolo, in ipotesi di giudicato interno.

"Va dato atto della notifica del ricorso in data 28 gennaio 2022 ad Agenzia delle entrate - Riscossione, subentrata ex lege in tutti i rapporti, anche processuali, a Riscossione Sicilia Spa, della quale è intervenuto lo scioglimento, con contestuale cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese ed estinzione, in data 30 settembre 2021, per effetto dell'art. 76, comma 4, del d. l. 23.5.2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106.

Non vi è traccia, invece, di notifica del ricorso alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Messina, ma, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo, in ragione delle considerazioni di seguito svolte circa l' inammissibilità ed infondatezza del motivo di ricorso, non vi è necessità di disporre l' integrazione del litisconsorzio processuale, non risultandone, peraltro, neppure la partecipazione al giudizio in grado di appello.

Occorre ancora premettere che la causa ha ad oggetto impugnativa di estratto di ruolo, ma viene all'esame della Corte esclusivamente in relazione al capo sulle spese di lite.

Va osservato che nel ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Messina aveva espressamente contestato col proprio gravame principale la stessa ammissibilità dell' impugnazione di atto impositivo per il tramite di estratto di ruolo, laddove si contesti la notifica della cartella di pagamento e che la CTR ha, pronunciando nel merito, disatteso detto motivo di appello.

Non avendo l'Agenzia delle entrate proposto ricorso incidentale avverso detta statuizione, sull'ammissibilità della proposta originaria impugnazione deve ritenersi formato il giudicato interno. Deve escludersi, pertanto, nella fattispecie in esame, la rilevanza dell'art. 3-bis del d. l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", norma ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso da Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283."