Cass., Ord. 22.11.2022, n. 34273

23.11.2022

Intrasmissibilità delle sanzioni ai soci ed al liquidatore della società estinta

"Appare irrilevante che la questione in esame sia stata proposta dal contribuente per la prima volta in appello, considerato che quella della intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie rappresenta una questione rilevabile d'ufficio dal giudice, poiché attiene alla fattispecie costitutiva del diritto dell'Erario di irrogare le stesse [...] Correttamente, la C.T.R. si sia attenuta al principio per cui, a seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l'art. 8 cit., che sancisce l'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, dei d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in I. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie"