Cass., Ord. 22.09.2022, n. 27817

23.09.2022

Emissione della cartella ex art. 36-bis e 54-bis solo a seguito del decorso dei trenta giorni dai chiarimenti forniti dal contribuente a seguito della ricezione dell'avviso bonario

"Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità prevista dall'art. 36 bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 54 bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all'amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni la norma prevede l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena".