Cass., Ord. 21.09.2021, n. 25530

22.09.2021

Società artificiosamente costituita, imputabilità delle sanzioni amministrative ex art. 7 D.L. n. 269-2003 all'amministratore di fatto. Esclusione della  responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società.

"La decisione, nella parte in cui ha riconosciuto la imputabilità delle sanzioni all'amministratore di fatto, è conforme alla giurisprudenza secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che in linea di principio sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell'ipotesi di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera "fictio" creata nell'interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente [...] Non può configurarsi una responsabilità diretta dell'amministratore di fatto in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società, dovendo escludersi una responsabilità solidale dell'amministratore e liquidatore nell'obbligazione tributaria di una società di capitali. L'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica infatti l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società. La particolare ipotesi di responsabilità posta dall'art. 36 Dpr 602/73 a carico di liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione, è infatti una particolare ipotesi di responsabilità per obbligazione propria ex lege, ed ha natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c., non ponendo detta norma alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti. Va quindi esclusa una responsabilità diretta dell'ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società".