Cass., Ord. 21.06.2022, n. 19912

22.06.2022

La legittimazione dei soci successori di una società estinta non equivale a riconoscerne la loro responsabilità in ordine alle obbligazioni sociali

"In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confronti della società in quanto estinta essendo stata cancellata dal registro delle imprese. Dev'essere quindi esaminata la deduzione articolata dai controricorrenti, intervenuti volontariamente quali ex soci e successori della cessata società contribuente, secondo la quale la cartella di pagamento alla base del processo sarebbe stata notificata alla società allorquando era già estinta [...] Questa Sezione ha già affermato che nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa. Peraltro, tale legittimazione ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. 2495, comma 2, cod. civ., cosicché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali (Sez. 5 -, Sentenza n. 22014 del 13/10/2020) [...] Il principio è largamente condiviso dalla giurisprudenza della Sezione e delle stesse Sezioni unite (cfr. da ultimo Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 619 del 15/01/2021), che individua sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, fermo restando il loro diritto di opporre al creditore agente il limite di responsabilità eventualmente esistente [...] Per tutte le ragioni che precedono, la notifica della cartella doveva essere indirizzata ai successori della società estinta in data 30.4.2009, mentre non è controverso il fatto che essa sia stata effettuata in data 10 aprile 2010, successivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese, presso l'ultimo indirizzo della sede sociale".