Cass., Ord. 21.03.2024, n. 7572

25.03.2024

Il contribuente può richiedere le somme dovute con il giudizio di ottemperanza, se il pagamento in suo favore non è eseguito spontaneamente dall'amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza.

"Dopo la novella di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, che si applica in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 12, comma 1, con decorrenza dal 10 giugno 2016, le sentenze recanti la condanna dell'amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali in favore del contribuente, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 69, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituiscono immediatamente, in relazione a tale capo della decisione, titolo esecutivo; si è esteso così al processo tributario il principio di cui all'art. 282 cod. proc. civ., ed ai sensi dell'art. 69, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il pagamento delle somme dovute a tale titolo al contribuente o al difensore antistatario, deve essere eseguito nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza secondo le modalità previste dall'art. 38 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed in caso di mancata esecuzione della sentenza, prevede l'art. 69, comma 4, in esame, il contribuente può promuovere il giudizio di ottemperanza senza necessità di formale costituzione in mora e, soprattutto, senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza medesima, come invece prevede - di regola - l'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; siffatta disciplina, quindi, diverge da quella riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell'amministrazione finanziaria la quale, ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 15 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, può procedere alla riscossione mediante iscrizione a ruolo dopo il passaggio in giudicato della sentenza;

Pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di spese di lite nel processo tributario, se il pagamento in favore del contribuente, o del difensore antistatario, non è eseguito spontaneamente dall'amministrazione finanziaria nel termine di novanta giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le somme dovute a tale titolo possono essere richieste con il giudizio di ottemperanza, senza necessità di formale costituzione in mora e senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza che ha dato luogo al titolo di pagamento."