Cass., Ord. 21.02.2024, n. 4675

23.02.2024

Sulla possibilità di emettere cartella, avvalendosi di controllo automatizzato, verso una società che abbia dichiarato reddito zero, discostandosi in tal modo dal reddito minimo previsto per le società non operative.

"L'ente impositore, per contestare lo stato di società non operativa, avrebbe dovuto procedere ad accertamento ex art. 41 bis d.P.R. n. 600 del 1973 e non procedere, come nel caso di specie, col controllo automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, poiché la previsione non rientra tra i casi espressamente previsti dalla normativa vigente. [...]

In materia di società di comodo, l'Amministrazione finanziaria non può emettere la cartella ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ammissibile solo se fondata su un controllo meramente cartolare, per l' importo indicato dal contribuente quale risultato del test di operatività, atteso che i parametri di cui all'art. 30 della l. n. 724 del 1994 (nel testo risultante dalle modifiche apportategli dall'art. 35 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006) non rappresentano il reddito effettivamente percepito, ma dati presuntivi, il cui mancato raggiungimento costituisce, salva la prova contraria, un elemento sintomatico della natura non operativa della società. Si è segnalato che tale orientamento trova conforto anche nella prassi operativa della stessa Amministrazione, la quale afferma che la contestazione relativa all'omesso adeguamento al reddito minimo deve trovare la sua naturale sede nella fase di accertamento e non in quella di liquidazione della dichiarazione.

Si è anche avuto cura di distinguere dal caso in cui la società dichiari reddito zero il caso in cui l'Amministrazione non aveva calcolato l' imposta autonomamente (utilizzando e qualificando come effettivo il reddito risultato dal test di operatività e determinato secondo i parametri presuntivi previsti dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994, nel testo applicabile ratione temporis), ma si era limitata a procedere alla liquidazione nella misura dichiarata come dovuta dalla stessa società contribuente (adeguatasi nella dichiarazione al reddito minimo derivante dalla disciplina sulle società di comodo), poi non versata."