Cass., Ord. 20.12.222, n. 37234

21.12.2022

La prova di resistenza in ordine alla nullità dell'atto impositivo per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale può essere desunta anche dal comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria.

"Dev'essere così affermato il seguente principio di diritto: «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d a tavolino, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento alle imposte armonizzate, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto in giudizio all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, contenuto che può essere desunto in positivo anche dal comportamento tenuto dall'Amministrazione finanziaria nel caso concreto successivamente alla notifica dell'atto impositivo».