Cass., Ord. 20.11.2023, n. 32165

12.01.2024

Il mero disconoscimento è sufficiente a contestare la veridicità del documento allegato a PEC non autenticato.

"Innanzitutto, la certificazione della PEC, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio. I due atti hanno funzioni diverse: certificare una PEC significa attestare che ess proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell'ora; ma non significa attestare altresì la veridicità di ciò che è allegato.

Del resto, la firma digitale è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato.

Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia n documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell'ora) ha altre ì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo. Del resto, se come assume il ricorrente, la certificazione della posta elettronica si este de al documento allegato, non si vede perché debba potersi contestare quest'ultimo solo per la mancata corrispondenza all'originale (2712 c.c.): la certificazione stessa vale a renderlo originale. La norma citata serve solo a far sì che le copie vengano verificate, ossia che, depositata in atti una copia, si dimostri che essa è conforme all'originale. Nel caso recente, non solo non risulta che il documento allegato alla PEC fo se una copia (altra cosa è il duplicato informatico), ma soprattutto, non può dirsi che fosse una copia per il fatto di non essere firmato digitalmente, non essendo la firma digitale (che può non esserci anche su un originale) a caratterizzare la copia o la riproduzione fotografica."