Cass., Ord. 20.08.2021, n. 23186

20.09.2021

L'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza. Statuizione di inammissibilità: il giudice si è spogliato della potestas iudicandi, decisione anche nel merito, motivazione ad abundantiam. 

"Va premesso che l'acquiescenza tacita alla sentenza impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d'interesse della parte all'impugnazione, consiste nell'accettazione della decisione, derivante dal compimento di atti dai quali emerga, in maniera precisa ed inequivoca, il suo proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando risulti che gli atti compiuti siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione. In particolare, si è ritenuto che l'integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l'esistenza o meno di atti prodromici all'atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere [...] E' principio consolidato quello secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnare la statuizione nel merito, essendo ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata. Per quanto il giudice della sentenza impugnata si sia spogliato della cognizione accogliendo una questione preliminare e poi, erroneamente, abbia statuito sul merito, resta impugnabile la sola statuizione relativa alla questione preliminare, persistendo la potestas iudicandi nel diverso caso in cui il giudice del merito abbia aderito a più di una ratio decidendi attinenti al merito della causa, non anche laddove tra le due questioni accolte corra un nesso di pregiudizialità dipendenza, con conseguente inammissibilità della motivazione e del conseguente motivo di impugnazione attinente al merito"