Cass., Ord. 18.11.2021, n. 35198

24.11.2021

Notifica a mezzo pec della cartella di pagamento: la copia scannerizzata non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale.

"Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343 - 01) ha già statuito in un caso analogo che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso [...] Dunque, alla luce della disciplina richiamata, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, sia un duplicato informatico dell'atto originario, sia una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo, come avvenuto nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata una copia della cartella supportata su documento informatico durevole in formato PDF, realizzato mediante la copia per immagini dell'originale cartaceo. Va data continuità pertanto all'orientamento già espresso da questa Corte, riaffermando che non solo non è inesistente, ma non è neppure illegittima o irregolare la notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC eseguita attraverso allegazione di copia informatica PDF dell'originale analogico, rendendo superfluo il profilo del raggiungimento dello scopo, comunque pacificamente intervenuto nel caso in esame".