Cass., Ord. 18.11.2021, n. 35134

19.11.2021

Omessa riassunzione della causa avanti al giudice del rinvio: dies a quo del termine di prescrizione per la riscossione.

"La peculiare natura della pretesa tributaria sì che, in caso di estinzione del processo, per omessa riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio, il dies a quo del termine di prescrizione (come di quello di decadenza) vada ancorato alla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio, atteso che soltanto con l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 per omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio l'avviso di accertamento impugnato (e della pretesa tributaria in esso incorporata), in quanto oggetto del giudizio e non atto processuale, si consolida, divenendo definitivo e che pertanto è soltanto da tale momento che l'Amministrazione può, ai sensi degli artt. 68 d.lgs. 546/1992, 14 e 15 d.p.r. 602/1973, far valere in modo definitivo e compiuto il proprio credito, attivando la relativa procedura di riscossione, a maggior ragione quando si sia in presenza, come nella specie, di sentenze in primo e secondo grado a sé sfavorevoli, dato l'obbligo di restituzione del tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dal giudice tributario, sancito dall'art. 68 coma 2, d.lgs. 546/1992. Pertanto in tale ipotesi, non può trovare applicazione la regola generale dettata dal terzo comma dell'art. 2945, cod. civ., in quanto, ove venisse meno l'effetto sospensivo previsto dal secondo comma di tale disposizione, la prescrizione maturerebbe anteriormente alla definitività dell'atto in favore dell'unica parte processuale (il contribuente) interessata alla riassunzione, proprio al fine di evitare che l'atto impugnato diventi definitivo".