Cass., Ord. 18.10.2021, n. 28561

20.10.2021

La falsificazione della sottoscrizione rende la notifica nulla ma non inesistente. Omessa notifica degli atti presupposti ed effetti sull'atto successivo notificato.

"[il contribuente] impugnava la cartella di pagamento sostenendo che la stessa non era stata preceduta dalla notificazione degli atti impositivi, costituiti da tre avvisi di accertamento; in particolare, il ricorrente deduceva l'invalidità della cartella in ragione dell'illegittima notificazione degli atti impositivi e, contestualmente, impugnava nel merito gli avvisi ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992; contemporaneamente all'iniziativa innanzi al giudice tributario, promuoveva innanzi al giudice ordinario azione di querela di falso in riferimento alle firme apposte nelle cartoline postali relative alla notificazione degli avvisi di accertamento; il processo tributario veniva sospeso ex art. 39 D.Lgs. n. 546 del 1992 sino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale che dichiarava la falsità delle sottoscrizioni apposte in calce alle cartoline di ricevimento delle notifiche degli avvisi di accertamento; la C.T.P rilevato il difetto di notifica degli atti impositivi, accoglieva il ricorso del contribuente; la C.T.R. accoglieva l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della decisione di prime cure, respingeva il ricorso introduttivo [...] Nel caso de quo, la C.T.R. ha correttamente escluso l'inesistenza della notificazione degli atti impositivi, posto che gli stessi sono stati consegnati, da soggetto qualificato, nella residenza del destinatario, seppure a soggetto (certamente diverso dal destinatario) rimasto non identificato: alla luce della pronuncia sopra richiamata il fatto che gli avvisi siano stati consegnati ad un soggetto non abilitato a riceverli -  tale dovendosi ritenere chi, rimasto ignoto, li ha ritirati sostituendosi al destinatario - non esclude che la consegna sia avvenuta e, dunque, il vizio dà luogo a nullità, non già ad inesistenza (configurabile soltanto in caso di restituzione pura e semplice al mittente) [...] 

Correttamente, dunque, la C.T.R. lombarda ha statuito che «i vizi attinenti alla notifica non inficiano la legittimità dell'avviso di accertamento, ragion per cui il contribuente può proporre impugnazione dell'atto successivo e contestualmente del prodromico atto non correttamente notificato. Ne consegue che, nel caso di specie, la inesistenza di una valida notifica non vizia l'avviso di accertamento ma rende tempestiva l'impugnazione della cartella di pagamento e dei presupposti avvisi di accertamento ... ». Con altre parole, l'omessa notifica degli atti presupposti non è stata dedotta dal contribuente come motivo di per sé inficiante la cartella, ma come circostanza idonea a recuperare la contestazione avverso la pretesa erariale, la quale è stata esaminata dal giudice d'appello che l'ha ritenuta «non sorretta da idonee allegazioni e tanto meno da prove»."