Cass., Ord. 17.11.2023, n. 32041

23.11.2023

La specificità dei motivi nel rito tributario non esclude la riproposizione delle ragioni già esposte a fondamento del ricorso introduttivo se queste criticano, nel suo intero contenuto, la pronuncia appellata.

"Il riscontro della novità di un motivo di appello, per immutazione della causa petendi posta ovvero della quaestio facti che ne costituisce il fondamento, non può essere affidato a mere sensazioni ed è del tutto evidente, nella fattispecie, che il motivo di appello in contestazione si era risolto in un argomento giuridico che, quale evocazione di un dato di normazione, ben avrebbe potuto dedursi (anche) nel giudizio di gravame in quanto (del tutto) inidoneo ad alterare ogni quaestio facti tra le parti in contestazione e (così) ad introdurre in giudizio un nuovo tema di indagine. [...]

Il divieto di nova in appello, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, involge le allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato), ovvero posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto (quale causa petendi della domanda di annullamento) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione non rilevabile d'ufficio. Per di più nella fattispecie viene in considerazione l' impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione ad un' istanza di rimborso, e, così come ripetutamente rimarcato dalla Corte, in un siffatto giudizio il contribuente riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno. Né, del resto, si è mancato di rilevare che, in un siffatto àmbito processuale, l'Amministrazione finanziaria non è vincolata ad una specifica motivazione di rigetto, con la conseguenza che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall'Amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, in quanto, comunque, attengono all'originario "thema decidendum" (sussistenza o insussistenza dei presupposti che legittimano il rifiuto del rimborso), fatto salvo il limite del giudicato. [...]

Come costantemente statuito dalla Corte, la specificità dei motivi di appello nel rito tributario (disposizione questa che, peraltro, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 preleggi) trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto. E, per di più, detta specificità deve essere correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall' intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. [...] Ai fini del riscontro della specificità dei motivi di appello va tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, così che detta specificità predica una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice."