Cass., Ord. 17.05.2022, n. 15682

18.05.2022

Ristretta base societaria: necessaria sospensione del giudizio proposto dal socio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società

"Il motivo è tuttavia fondato quando si consideri la terza questione posta dal contribuente, ossia l'assenza di un accertamento definitivo di maggior reddito in capo alla società stessa. Il ricorrente ha denunciato in particolare che la società aveva a sua volta impugnato l'avviso di accertamento notificatole ed il contenzioso insorto era ancora pendente perché la relativa pronuncia della commissione regionale, che si era limitata a ridurre solo in parte la pretesa fiscale dell'Amministrazione finanziaria, era stata a sua volta impugnata dalla s.r.l. dinanzi alla Corte di cassazione. Deve sul punto chiarirsi che la controversia tra la società e l'Agenzia delle entrate non risulta ancora definita. A ciò consegue che manca del tutto il presupposto giuridico-economico per imputare al socio maggiori redditi di partecipazione, corrispondenti, pro quota, ai maggiori utili extracontabili contestati in capo alla società. D'altronde, con orientamento ormai consolidato è stato affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è applicabile  anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell'uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, così escludendo il pericolo di conflitto di giudicati. E poiché si è pure chiarito che l'accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a ristretta partecipazione, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un  indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, si è anche affermato che, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, come invece accade per le società di persone, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo dell'art. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. La sospensione pertanto s'impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all'accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società. I principi dispensati riguardano dunque non solo ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili, ma più in generale tutti i casi di contestazioni rivolte alla compagine sociale, che siano relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti. In conclusione, mancando la giuridica certezza del maggior imponibile della società, manca ancora il presupposto giuridico della maggior fonte di reddito attribuita al socio".