Cass., Ord. 17.03.2023, n. 7906

24.03.2023

ASD: la responsabilità del rappresentante prescinde dalla titolarità della carica.

"Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non è la carica in sé il presupposto della responsabilità solidale, ma il compimento di atti di gestione in favore e per conto della associazione medesima che, ricollegandosi ad una concreta ingerenza nell'attività dell'ente determinante la creazione di rapporti obbligatori, fa ritenere il soggetto agente obbligato in solido con l'associazione per le obbligazioni da questa assunte. [...]

Costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui ciò che rileva ai fini della responsabilità ex art. 38 c.c. non è tanto la carica rivestita al momento dei fatti, ma l'attività negoziale concretamente svolta: perciò ciascun associato deve rispondere esclusivamente delle obbligazioni sorte in indipendenza dell'attività negoziale a lui riferibile.

La responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Si è, altresì, chiarito che tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia 'ex legè, assimilabili alla fideiussione.

Si è spiegato che la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, è volta a contemperare l'assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell'ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell'ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell'agente nell'attività dell'ente.