Cass., Ord. 16.12.2022, n. 36919

10.01.2023

Solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza di accertamento con adesione interrompe il termine di sospensione

"La società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.6 comma 3 del d.lgs. n.218/97 e 21 del d.lgs. n.546/92 per aver la CTR ritenuto inoperante la sospensione per 90 giorni dei termini, perché l'istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente avrebbe dovuto ritenersi meramente dilatoria. Il motivo è fondato. In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all'istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno "spatium deliberandi" in vista dell'accertamento stesso. Neppure la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite, sia essa giustificata o meno, non interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l'impugnazione dell'avviso di accertamento, in quanto detto comportamento è stato ritenuto dalla giurisprudenza della Sezione non equiparabile alla formale rinuncia all'istanza né è idoneo a farne venir meno "ab origine" gli effetti. In questa prospettiva, è stato anche ritenuto che il deposito dell'istanza di accertamento con adesione presso un ufficio territorialmente incompetente è idoneo a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale. Infatti, il termine di sospensione di novanta giorni per l'impugnazione dello stesso segue automaticamente alla presentazione dell'istanza di definizione, e tale spatium deliberandi non può essere negato attraverso una valutazione ex post, ora per allora, di strumentalità della proposizione dell'istanza. La decisione del giudice d'appello non è conforme all'insegnamento delineato dalla giurisprudenza della Sezione sopra riassunto e va conseguentemente riformata".