Cass., Ord. 16.03.2023, n.7642

22.03.2023

La società inattiva conserva la propria legittimazione attiva e passiva

"Deve ritenersi indiscutibile, sulla base della univoca giurisprudenza di questa Corte, la correttezza del principio - a cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi - in base al quale la permanenza dell'iscrizione nel registro delle imprese della società di persone di cui sia attestata la sola inattività non comporta né il difetto di legittimazione attiva o passiva rispetto alla titolarità delle sue situazioni né la carenza della sua legittimazione a stare in giudizio, essendo irrilevante che essa sia stata cancellata dall'albo delle imprese artigiane.

In altri termini, ove la società di persone non è (più o ancora) sostanzialmente operativa ma risulti comunque regolarmente iscritta, anche se emerga l'annotazione di essere "inattiva" dalla relativa visura, rimane giuridicamente esistente e conserva, perciò, la piena capacità e legittimazione a compiere tutti gli atti che la riguardano, permanendo gli ordinari effetti pubblicitari correlati alla sua iscrizione.

Infatti, la società inattiva, ma non cancellata dal registro delle imprese, che si ha nella situazione in cui la società, per quanto esistente, non è operativa sotto il profilo gestionale, non può determinare gli effetti estintivi e successori riconducibili alla cancellazione dal registro delle imprese. Ed invero, la disciplina di cui all'art. 2495 c.c., secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono i rapporti giuridici dell'ente, è estesa alle società di persone quanto agli effetti estintivi. In definitiva, quindi, è solo la cancellazione della società dal registro delle imprese che priva la medesima della legittimazione ad agire o resistere in giudizio.