Cass., Ord. 16.02.2024, n. 4254

20.02.2024

Rinvio a nuovo ruolo ed in pubblica udienza, per il rilievo nomofilattico e in assenza di giurisprudenza sulla applicabilità del c.d. bonus ristrutturazioni nei confronti di una società d'investimento a capitale fisso.

"Con l'unico motivo di ricorso la società ha dedotto, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58 e dell'art. 3 cost., nel capo in cui ha escluso l'applicabilità dell'agevolazione ivi prevista nei confronti di una sicaf immobiliare, ponendo in evidenza che:

- la citata norma non fornisce una definizione di " impresa di costruzione" ed " impresa di ristrutturazione" e che risulta errata una interpretazione volta [...] a farvi rientrare all' interno solo le imprese edilizie in senso stretto, e non anche gli altri operatori economici professionali che si occupano di ristrutturazione di immobili, tramite imprese appaltatrici, ai sensi dello Statuto sociale, come nel caso di una SICAF immobiliare;

- la disposizione risulta introdotta al fine di valorizzare gli immobili e non già per favorire solo alcuni soggetti operanti nel settore immobiliare, ossia i c.d. costruttori in senso stretto, in quanto la ratio è quella di agevolare l'effettuazione di specifiche operazioni immobiliari di rigenerazione urbana, volte a riqualificare fabbricati dal punto di vista energetico e sismico;

- "[...] la norma non costituisce un'agevolazione fiscale a favore di una parte degli operatori immobiliari, ossia le imprese edili in senso stretto - come affermato invece dai Giudici d'appello - bensì un incentivo rivolto a soggetti professionali che realizzano operazioni di riqualificazione di fabbricati. [...]

- le conclusioni contenute nella sentenza appaiono censurabili perché introducono surrettiziamente delle limitazioni all'ambito applicativo soggettivo non previste dall'art. 7 citato ed in contrasto con la ratio della medesima disposizione.

- le nozioni di impresa di costruzioni o di ristrutturazione elaborate dalla prassi dell'amministrazione finanziaria nell'ambito dell' imposizione indiretta è nel senso di considerare tali anche quelle che effettuano interventi edilizi tramite imprese appaltatrici, a prescindere dal fatto che tale attività costituisca o meno l'oggetto sociale principale della società;

- "[...] per " impresa di ristrutturazione" ai fini dell'art. 7 D.L. n. 34/2019 deve intendersi il soggetto passivo IVA che effettua operazioni di ristrutturazione di immobili, con mezzi propri o tramite imprese appaltatrici (ossia che esegue o fa eseguire i lavori) a prescindere dal fatto che tali operazioni costituiscano attività di natura abituale", richiamando sul punto la pronuncia di questa Corte del 16 novembre 2022, n. 33830 e la risposta ad interpello n. 519 del 2019;

- una diversa interpretazione non sarebbe conforme al parametro costituzionale di eguaglianza a fronte della diversa tassazione della Sicaf che, pur avendo il potere di svolgere le medesime attività avvalendosi di imprese appaltatrici, non possono considerarsi impresa edile e di ristrutturazione;

Le questioni coinvolte nel presente giudizio presentano, in assenza di specifici precedenti sul tema in rassegna, rilievo nomofilattico, il che giustifica la trattazione della causa in pubblica udienza."