Cass., Ord. 15.12.2021, n. 40170

17.12.2021

L'insussistenza della società non determina l'automatico annullamento dell'accertamento emesso in capo ai soci (di fatto).

"Può al riguardo essere utilmente ricordato e seguito il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo il quale «Allorché l'accertamento ai fini IRPEF ed ILOR nei confronti dei pretesi soci sia fondato sull'esistenza di una società di fatto, l'eventuale annullamento dell'accertamento, per insussistenza della società stessa, non determina l'automatico annullamento dell'accertamento in questione, dovendo il giudice accertare se le operazioni economiche ascritte alla società siano state compiute dai soci singolarmente od anche solo da alcuno ci essi. Infatti, dal coordinato disposto dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 discende che, in ipotesi di società di fatto tra due o più soggetti, l'ILOR fa carico alla società e l'IRPEF al singolo socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Se è accertata l'esistenza di una società di fatto, i soci sono soggetti passivi, proporzionalmente alla citata quota, unicamente dell'imposta sui redditi, in quanto è la società il soggetto passivo dell'ILOR; se invece venga accertata l'inesistenza della società di fatto, il soggetto passivo di entrambe le imposte per il reddito prodotto dall'attività economica ascritta (in origine) alla società, risultata inesistente, va individuato nella persona cui sia riconducibile quell'attività; ed invero, la mancanza nella società di fatto di una personalità distinta da quella dei pretesi soci impone di ritenere comunque riferito, individualmente ad ogni ipotizzato socio, l'avvenuto svolgimento di quell'attività economica produttiva di reddito imponibile, con la conseguenza dell'assunzione "ex lege", da parte del medesimo, della qualità di soggetto passivo di entrambe le imposte». Tale arresto giurisprudenziale ben si attaglia infatti anche al caso di specie, nel quale l'avviso di accertamento era stato notificato ai tre soci della estinta/cancellata snc, ma che appunto si è concluso nei confronti di due con un accertamento giudiziale di non esistenza di tale società, sicchè, almeno in astratto, non può che residuare la pretesa, per IRAP, IVA e :-IRPEF nei confronti del terzo socio".