Cass., Ord. 15.09.2023, n. 26678
Significato, portata e limiti interpretativi della disciplina regolatrice delle operazioni inesistenti, soggettivamente ed oggettivamente tali.
"Alla luce della indicata normativa, che opera come ius superveniens con efficacia retroattiva "in bonam partem", è stato chiarito dalla giurisprudenza che l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell' ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del D.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti.
Un limite alla deducibilità è relazionato alla diretta utilizzazione di quei costi o spese per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo. E' stato a tal fine chiarito che in tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
Non sono pertanto deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti.
Va ancora ribadito che, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, devono ritenersi costo o spesa direttamente "utilizzati" per il compimento del delitto, ed in quanto tali non deducibili, anche quelli sostenuti in un momento successivo al perfezionamento della fattispecie delittuosa ogni qual volta il loro sostenimento trovi titolo nell'assunzione, da parte dell'agente, di una obbligazione strutturalmente funzionale alla realizzazione del delitto.
Nella fattispecie, il costo relativo al reclutamento del personale era direttamente connesso alla fattispecie di reato (truffa ai danni dell'Inps) e quindi indeducibile ai sensi della norma indicata.
Sul punto questa Corte ha statuito che in tema di reati tributari, l'indeducibilità dei componenti negativi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi, di cui alla l. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis, (come modificato dalla D.L. n. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, conv. in l. n. 44 del 2012) non deriva esclusivamente dal loro impiego per finanziare atti immediatamente qualificabili come delitto doloso, ma anche dalla loro inerenza a più generali attività delittuose alle quali l' impresa non sia estranea e per il cui perseguimento abbia sostenuto i costi fittiziamente fatturati, ancorché realmente sostenuti."