Cass., Ord. 14.12.2023, n. 35015

18.12.2023

"La scadenza del termine per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo produce solo l'irretrattabilità del credito, ma non inficia il termine di prescrizione dello stesso, che rimane quello ordinario."

"Il Collegio ritiene in particolare di dover dare continuità alla recente sentenza Cass. Sez. 5, n. 2044 del 2023, riassuntiva di orientamenti precedenti, che qui di seguito si riporta nei suoi passaggi più rilevanti, a partire sull'effetto della iscrizione a ruolo con riferimento ai termini di prescrizione dei crediti tributari. "La stessa sentenza delle Sezioni Unite afferma il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non modifica il termine di prescrizione del credito oggetto della cartella, che rimane quello ordinario.

L'adozione della cartella di pagamento è dunque neutra rispetto ai termini di prescrizione applicabili ai crediti da essa portati, salvo il profilo dell'actio iudicati che nella fattispecie non viene in essere. [...]

Ciò detto, e considerato che il tema degli interessi non è oggetto di ricorso per cassazione, va anche rammentato in accordo con la citata sentenza che, quanto alle sanzioni accessorie all'obbligazione tributaria, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L' impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento. [...]

Come osservatosi in dottrina, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, costituisce norma generale in tema di decadenza e prescrizione delle sanzioni tributarie o, più precisamente, disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizione dei crediti derivanti dall' irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a una specifica norma di legge. Il legislatore ha mantenuto l'impostazione tradizionale in tema di prescrizione di sanzioni assoggettando la prescrizione delle sanzioni tributarie a una disciplina autonoma rispetto ai crediti nascenti dal rapporto tributario.

Inoltre, sempre quanto alle sanzioni, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 24, non prevede una espressa norma che disciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, ma si limita a disporre che per la riscossione delle Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in caso di notifica di cartella esattoriale avente ad oggetto crediti per sanzioni non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale va fatta valere l'obbligazione tributaria per sanzioni è quello quinquennale, decorrendo la prescrizione dall' iscrizione a ruolo del credito e cioè dall'emissione dell'atto di irrogazione della (allora) soprattassa. [...]

Le sanzioni, soggette a prescrizione quinquennale, possono al più beneficiare dell'effetto dell'allungamento delle prescrizioni brevi in forza dell'actio iudicati a termini dell'art. 2953 c.c.; principio, questo, radicato nella giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto esaustiva la disciplina prescrizionale di diritto speciale del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, stante il carattere speciale dell' illecito tributario."