Cass., Ord. 14.02.2023, n. 4642

21.02.2023

La produzione delle prove è riservata esclusivamente alle "parti", che si siano costituite nel giudizio, con le modalità e nei termini dettati dalle relative norme di rito

"Ipotizzare, come sostiene la CTR, che Equitalia Sud s.p.a., sebbene parte non costituita innanzi la CTP, non solo avrebbe potuto comunque apportare documenti all'istruttoria di primo grado, ma addirittura, proprio perché non già costituita, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento e finanche nell'udienza di trattazione e decisione della causa, senza sopportare alcuna delle preclusioni processuali riservate alle altre parti, già ritualmente costituite, rappresenta la negazione non solo delle richiamate regole procedimentali, ma anche dei principi costituzionali del giusto processo, traducendosi nella negazione dei principi del contraddittorio, della parità delle parti e della stessa ragionevole durata del processo, che presiedono alla disciplina dell'ordinato svolgimento del rito

Non contraddice la conclusione appena rassegnata la circostanza che la CTR qualifichi, impropriamente, l'apporto istruttorio in esame come «esibizione» di un documento, piuttosto che come «produzione dello stesso». 

Deve infatti considerarsi «produzione» (ma, dal punto di vista terminologico, il legislatore impiega anche l'equivalente espressione «offrire in comunicazione») l' attività spontanea della parte che ha la materiale disponibilità del documento e che di propria iniziativa lo mette a disposizione dell'ufficio giudiziario all'interno del procedimento e nel contraddittorio con le altre parti. 

Da tale concetto esula quindi quello di «esibizione» del documento, che presuppone l'ordine del giudice nei casi tassativamente previsti dal legislatore (cfr. art. 22, comma 5), che non risultano ricorrere nel caso di specie. 

La produzione, da parte del concessionario, del documento in questione - che la CTR ha ritenuto rituale ed ha posto a fondamento della decisione - era pertanto illegittima, per essere stata effettuata da una parte non costituita e comunque dopo la scadenza del termine di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 ( ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza), da ritenersi perentorio (Cass. 24/06/2021, n. 18103, ex plurimis)".