Cass., Ord. 14.02.2022, n. 4737

15.02.2022

Il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria

"Con il secondo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 53 e 56 Dlgs n. 546/1992, artt. 112 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c.) per avere la Commissione Tributaria Regionale riformato la sentenza di primo grado anche nelle parti non censurate dall'appellante, su cui si era formato il giudicato interno, relative a circostanze fattuali inerenti la morfologia del terreno oggetto di causa ed ai valori di mercato dei terreni similari e dello stesso terreno oggetto di causa; la doglianza va parimenti disattesa in quanto il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, sicché l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame; in altri termini, costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente, mentre la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione".