Cass., Ord. 13.09.2022, n. 26920

16.09.2022

Ammesso il ricorso al giudice tributario per ottenere la condanna del Fisco "temerario"

"Il contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria al fine di ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti a causa dell'emissione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, nei suoi confronti di un avviso di accertamento sintetico con il quale, sulla scorta di una presunzione di reddito correlato al possesso di diverse autovetture, aveva accertato illegittimamente un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto la domanda risarcitoria era stata proposta al di fuori dei presupposti di cui all'art. 96, comma 1, c.p.c. Sull'appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale rigettava il gravame, evidenziando che la tutela apprestata dall'art. 96 c.p.c. non poteva essere azionata in sede diversa dal processo nel quale era stata fatta valere la domanda principale. Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 96 c.p.c. e 39 d.P.R. n. 636/1972 per aver la CTR dichiarato l'inammissibilità della domanda risarcitoria da lui avanzata senza considerare che il ricorso avverso l'avviso di accertamento, causativo dei danni, era stato depositato sotto la vigenza del d.P.R. n. 636/1972, il quale prevedeva l'inapplicabilità nel processo tributario delle norme in tema di responsabilità per lite temeraria ex artt. 90 ss. c.p.c. In termini generali, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potendo, altresì, liquidare in favore di quest'ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall'esercizio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva "temeraria", in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all'esigenza di instaurare un processo ingiusto [...] Orbene, risultando proposta la fase d'appello del giudizio presupposto "nel corso del 1993" dall'allora Ufficio Distrettuale delle imposte dirette, il contribuente non avrebbe potuto proporre in quella sede la domanda risarcitoria per lite temeraria. Ciò per quanto la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. possa essere proposta per la prima volta nella fase di gravame con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio, quali la colpevole reiterazione di tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero la proposizione di censure la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata in modo da evitare il gravame, e non è soggetta al regime delle preclusioni previste dall'art. 345, comma 1, c.p.c., tutelando un diritto conseguente alla situazione giuridica soggettiva principale dedotta nel processo, strettamente collegato e connesso all'agire od al resistere in giudizio, sicché non può essere esercitato in via di azione autonoma [...] Trova in siffatta evenienza applicazione il principio secondo cui l'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. Qualora, invece, sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo [...]

Principio di diritto: "L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio presupposto, qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all'articolazione della domanda in tale sede - come allorquando i gradi di merito del giudizio di merito si siano esauriti ancor prima dell'insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto dell'art. 80 d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. 26.4.1996 - nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo"