Cass., Ord. 13.07.2022, n. 22192

14.07.2022

Declinazione della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in caso di espletamento di una C.T.U.

"La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si verifica, in caso di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, solo ove il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass., Sez. U., 21 febbraio 2022, n. 5624). Il C.T.U. è, difatti, nell'esercizio delle funzioni conferitegli, facoltizzato ad acquisire ogni documento, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico, sempre che non siano dirette a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda, per cui il C.T.U. può accertare, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio, tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite (Cass., Sez. U., n. 5624/2022, cit.), non costituendo la consulenza tecnica mezzo di prova. Conseguentemente l'ammissione di C.T.U. non può costituire alterazione, né violazione dei principi della domanda e dell'onere di allegazione, salvo che vi sia stato accertamento di fatti principali diversi da quelli allegati dall'Ufficio, circostanza non dedotta dal ricorrente principale".