Cass., Ord. 13.04.2023, n. 9823

14.04.2023

E' nulla la notifica a soggetto diverso dal destinatario in assenza della C.A.N.

"La notifica dell'atto d'appello non è regolare poiché l'atto è stato notificato a mezzo posta presso il procuratore costituito in primo grado, e il piego non è stato consegnato personalmente al destinatario dell'atto, ma a persona incaricata di ricevere la notificazione. [...] 

La notifica è irregolare in quanto l'art.7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, nella formulazione ratione temporis vigente così dispone: 

Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

Era quindi necessario in questo caso inviare la comunicazione di avvenuta notifica (C.A.N.), e pur non essendo necessaria la produzione della ricevuta di spedizione della C.A.N., detto adempimento doveva essere compiutamente attestato nell'avviso di ricevimento del plico con l'indicazione di tutti i relativi estremi. 

Leggendo l'avviso di ricevimento si riscontra invece che , pur essendovi la sottoscrizione dell'addetto sotto la dicitura "spedita comunicazione di avvenuta notifica con raccomandata n.****", non vi sono indicati gli estremi della C.A.N. e segnatamente il numero della raccomandata, sicché non è possibile desumere da detto avviso se se effettivamente essa sia stata spedita o se la sottoscrizione dell'agente postale certifichi soltanto l'avvenuta consegna a persona incaricata di ricevere le notificazioni. 

La notifica deve dunque considerarsi nulla e di conseguenza si evidenzia l'errore del giudice d'appello che avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notifica al fine di costituire regolarmente il contraddittorio, anziché dichiarare la contumacia e proseguire ad esaminare nel merito l'appello."