Cass., Ord. 13.04.2022, n. 12111

19.04.2022

Consegna dell'atto all'addetto alla ricezione della società: se il legale rappresentante intende contestare l'avvenuta notificazione deve proporre querela di falso.

"Tuttavia, secondo questa Corte, «Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.» [...] Inoltre, nel caso di notificazione a mezzo posta ad ente o persona giuridica, allorché il conferimento del compito di ritirare l'atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l'avviso di ricevimento, l'agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell'esistenza dell'incarico. Tanto premesso, nel caso di specie non risulta proposta dalla s.a.s. querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della notificazione in questione, nella parte in cui l'atto impositivo risulta consegnato presso la sede della società al «rappresentante» della destinataria, che ha sottoscritto lo stesso a.r. in tale veste e comunque nello spazio destinato alla « firma del destinatario o della persona abilitata». Non è infatti equivalente all'impugnazione con querela di falso la dichiarazione del legale rappresentante «di non riconoscere la firma», della quale dà contezza la motivazione resa dalla CTR. [...] 

Tuttavia l'irrevocabilità dell'accertamento societario (conseguenza dell'inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo avverso quest'ultimo, dichiarata nel contraddittorio anche degli stessi soci) comporta la definitività del presupposto del maggior reddito della s.a.s., anche nei confronti dei soci e con riguardo agli accertamenti emessi, per trasparenza, a carico di ciascuno di loro in proprio".