Cass., Ord. 12.09.2022, n. 26758

13.09.2022

Non è la sola partecipazione dei soci di una società estinta alla ripartizione finale ad incidere sull'interesse dei creditori sociali ad agire nei loro confronti

"Nella specie, deve ritenersi che i giudici di merito si siano attenuti ai predetti principi, avendo affermato che, a mente dell'art. 2495 cod. civ., i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società e che, pertanto, legittimamente l'avviso era stato notificato al socio nei cui confronti si era trasferita automaticamente la legittimazione attiva e passiva per effetto della cancellazione della società. La C.T.R. ha, però, proseguito il ragionamento sostenendo che gli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. n. 602 del 1973 riducano il debito fiscale del socio nei limiti di quanto da lui riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e che costituisca, pertanto, presupposto della responsabilità la sussistenza, nel bilancio, di un attivo assegnato al socio, per poi asserire che, nella specie, l'Ufficio non avesse contrastato l'affermazione del contribuente in merito all'assenza di un attivo risultante dal bilancio finale, quand'anche si volessero considerare tali í costi indeducibili, né avesse documentato la sua sussistenza sì da legittimare, una volta dimostrata la sua distribuzione al socio, l'azione nei confronti dello stesso, e che conseguentemente non sussistesse il presupposto della responsabilità del socio, stante l'assenza di un utile risultante dal predetto documento. Tali considerazioni contrastano, invero, con il principio affermato da questa Corte, anche a Sezioni unite, secondo cui, fermo restando la non incidenza del limite di responsabilità dei soci di società estinta sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti, l'utile partecipazione degli stessi alla ripartizione finale non incide sull'interesse dei creditori sociali ad agire nei loro confronti, in quanto possono comunque residuare beni e diritti che, ancorché non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (Cass., Sez. U, 15/1/2021, n. 619), tra i quali è possibile ricomprendere, a maggior ragione, gli utili extracontabili. Deve allora ribadirsi come non assuma valenza dirimente il fatto che il socio di società estinta abbia goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio di liquidazione, atteso che il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli non cessa, per questo, di essere successore, riflettendosi, l'eventuale inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni a causa del predetto limite di responsabilità, sul requisito dell'interesse ad agire, e che l'interesse dell'Agenzia di procurarsi un titolo nei confronti dei soci permane comunque in ragione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, anche solo, ad esempio, in funzione dell'escussione di garanzie (vedi Cass., Sez. 5, 4/4/2022, n. 10678".