Cass., Ord. 12.08.2021, n. 22750
Inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento. Ragioni che giustificano la deroga.
"Vero è che le ragioni che giustificano la deroga alla volontà del legislatore non possono essere integrate solo dall'imminente decorso dei termini utili all'accertamento in quanto, diversamente opinando, si verrebbe a giustificare un ritardo tutt'altro che occasionale ma fisiologico al modus operandi degli Uffici finanziari che spesso, senza alcun motivo eccezionale o imprevedibile, portano a compimento l'accertamento a ridosso dello spirare dei termini, svuotando così la norma della sua funzione di garanzia; ma nel caso non può trovare applicazione tale giurisprudenza in quanto, come, quantomeno implicitamente, ma in modo chiaro, il giudice di appello ha evidenziato, il processo verbale era stato redatto dalla G. di F. il 19/12/2008, nell'ambito di indagini penali. Assume poi valore decisivo il rilievo che, come risulta dallo stesso ricorso (e dal controricorso), l'avviso conteneva la motivazione dell'urgenza, là dove era precisato che "il presente atto, in deroga all'art. 12 della legge 212\2000 Statuto del contribuente, viene notificato prima del termine dei 60 giorni, trattandosi di rilevante pretesa tributaria per la quale sono applicabili ex d.lgs. 472\97 le misure cautelari a tutela degli interessi erariali". Deve ritenersi che l'espresso richiamo alla sussistenza dei requisiti per l'applicabilità delle misure cautelari di cui all'art. 22 del citato d.lgs. n. 472/97 (ipoteca e sequestro conservativo, che possono essere chieste dall'Ufficio per "fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito") sia idoneo a sorreggere la motivazione della specifica ragione d'urgenza richiesta dalla norma, considerata anche l'elevata entità degli importi accertati".