Cass., Ord. 12.07.2022, n. 21962

13.07.2022

Sanatoria per raggiungimento dello scopo anche per la notifica della cartella che avrebbe dovuto essere indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi.

"Nel caso di specie, è pacifico tra le parti e risulta dalla sentenza impugnata che la notifica dell'atto, intestato al de cuius ed a lui indirizzato (e non agli eredi collettivamente ed impersonalmente), era stata effettuata presso il suo ultimo domicilio, in mancanza della comunicazione di cui all'art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, che non ha equipollenti; né è contestato che l'Agenzia delle entrate fosse in possesso delle necessarie informazioni circa il decesso del contribuente, in quanto la stessa amministrazione finanziaria riconosce che, a seguito della morte del de cuius era stata presentata la dichiarazione dei redditi percepiti fino al suo decesso; la notifica, effettuata conformemente alla previsione legislativa presso l'ultimo domicilio del de cuius, avrebbe dovuto essere indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi; tuttavia, alla luce dei principi sopra esposti, non essendovi questione di decadenza, al vizio denunciato risulta applicabile la sanatoria per il principio del raggiungimento dello scopo, in quanto la ricorrente, erede del contribuente ed, in quanto tale, responsabile solidalmente delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa, ex art. 65, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, ha provveduto ad impugnare la cartella di pagamento anche per motivi di merito, dimostrando di avere avuto contezza del suo contenuto".