Cass., Ord. 11.10.2022, n. 29710

12.10.2022

Il condono effettuato dalla società non giova automaticamente ai soci

"Com'è noto, e come questa Corte ha più volte affermato, il condono effettuato dalla società non giova automaticamente ai soci, i quali, ove intendano avvalersi del beneficio, devono presentare autonoma istanza, e nei cui confronti l'amministrazione conserva il potere-dovere di effettuare accertamenti e rettifiche (si vedano, fra le numerose altre, Cass. n. 1076/2020; Cass. n. 28007/2017; Cass. n. 7134/2014). Il ricorrente oppone alla pacifica operatività di tale principio la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, a mente del quale il reddito della società di persone dev'essere imputato a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili; di tale previsione, in particolare, assume l'applicabilità anche per il caso in cui il reddito della società sia stato accertato a seguito di condono fiscale conseguente alla presentazione di dichiarazione integrativa, nei termini ritenuti da diverse pronunzie di questa Corte. Tuttavia, la regola evocata dal ricorrente si riferisce a fattispecie non sovrapponibili alla presente vicenda; essa è infatti riconducibile alle ipotesi di rettifica della dichiarazione - quale è quella contemplata dall'art. 2-bis del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. nella l. 30 novembre 1994, n. 656, presa in esame dalla pronunzia ultima citata ─ nelle quali la definizione del contenzioso ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito. Da tali ipotesi, in tutta evidenza, differisce il condono ex art. 16 della l. n. 289/2002, con il quale la società definì la lite fiscale pendente. In tale ultima fattispecie normativa, infatti, la definizione ha luogo mediante il versamento di un importo che non incide sulla determinazione della base imponibile; siffatta forma di definizione, pertanto, non presenta alcun profilo di interferenza con il tema dell'individuazione e stima del reddito, cui afferisce la regola dettata dall'art. 5 del del d.P.R. n. 917/1986".