Cass., Ord. 10.12.2021, n. 39285

16.12.2021

Società a ristretta base partecipativa: il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio.

"In particolare, l'Amministrazione finanziaria propone la questione di diritto relativa al fatto se sia possibile ritenere operante la presunzione della distribuzione in favore dei soci degli utili extra-bilancio conseguiti dalla società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora non vi sia prova dell'esistenza di un valido accertamento tributario nei confronti della società per vizio di notifica [...] è stato chiarito che l'annullamento dell'avviso emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, con sentenza passata in giudicato, per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari mentre tale carattere pregiudicante non si rinviene nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento (come nell'ipotesi di inesistenza della notifica e per errata intestazione dell'avviso), le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale (v. Sez. 5 , 19/01/2021, n. 752) [...] In conclusione, nell'ipotesi in esame - di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti del socio - fermo restando che deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento notificato al socio mediante rinvio, per relationem, alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante la società, l'accertamento nei confronti del socio è indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest'ultimo unicamente il presupposto di fatto, ma non condizione dell'accertamento nei confronti del socio stesso, con la conseguenza che il vizio di notifica attinente all'avviso di accertamento emesso nei confronti della società non impedisce l'accertamento nei confronti del socio".