Cass., Ord. 10.09.2021, n. 24447
Notifica appello, restituzione al mittente, assenza di ulteriori adempimenti, notifica inesistente, passaggio in giudicato della sentenza.
"La stessa Amministrazione ha dato atto che «il servizio Poste Italiane ha restituito al mittente la raccomandata contenente l'atto d'appello motivando la restituzione destinatario sconosciuto». Non risulta che a tale tentativo di notifica dell'impugnazione ne sia seguito alcun altro da parte dell'Agenzia. Sulla base di tali incontestati dati, deve quindi rilevarsi che non si è in presenza di una notifica eseguita in maniera invalida e non perfezionatasi perché nulla, ma di una notificazione solo tentata la cui fattispecie non è mai stata completata, neppure nei suoi elementi costitutivi minimi, poiché alla mancata consegna dell'atto al destinatario, risultato sconosciuto, non è seguito altro adempimento da parte dell' agente postale e comunque dell'Amministrazione [...] La mancata notifica dell'appello ha determinato, oltre che la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, anche la decadenza dello stesso Ufficio appellante dalla facoltà di impugnare la sentenza di primo grado ed il passaggio in giudicato di quest'ultima [...] Deve poi aggiungersi in ogni caso che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, « In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. Ed in merito ai tempi ragionevoli di riattivazione, è stato chiarito che il notificante, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa".